IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 232/1994 r.g.es. promosso da Pastinese Pietro (nato in Roma il 29 maggio 1957) sciogliendo la riserva di cui al verbale in data 2 febbraio 1995; Rilevato che il Pastinese ed il p.m. hanno congiuntamente richiesto, ai sensi dell'art. 188 disp. att. del c.p.p., l'applicazione delle discipline della continuazione in ordine ai reati per i quali era stata applicata la pena ex art. 444 del c.p.p. con sentenze del pretore di Roma in data 31 gennaio 1994, 1 febbraio 1994 e 2 febbraio 1994; Considerato che, in sede di incidente di esecuzione la lettera della norma di cui all'art. 188 disp. att. del c.p.p., in caso di accordo delle parti non sembra consentire al giudice dell'esecuzione alcuna valutazione, nemmeno di legittimita', in ordine alla reale sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che consentirebbero l'applicazione della disciplina del reato continuato nonche' in relazione alla congruita' della pena concordata; Ritenuto che tale normativa non sembra rispettare ne' il disposto dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione poiche' il giudice invece di essere sottoposto soltanto alla legge si troverebbe ed essere vincolato nella sua decisione, alla volonta' delle parti; ne' ugualmente il precetto di cui all'art. 27, secondo comma, della Costituzione poi che non sarebbe possibile valutare la congruita' della pena richiesta sull'accordo delle parti e quindi la sua concreta rispondenza all'esigenza rieducativa prevista dalla norma costituzionale citata; Rilevato che tale dubbio di costituzionalita' appare, nel caso di specie rilevante poiche' questo giudice dell'esecuzione, stante la richiesta congiunta delle parti, non avrebbe altra scelta che riconoscere la continuazione tra tutti i reati commessi dall'imputato mentre invece tale disciplina normativa, invocata dalle parti, non sembra potersi applicare al caso concreto atteso che il reato di cui alla sentenza del 2 febbraio 1994 risulta commesso il 26 marzo 1991 e cioe' circa due anni prima di quelli indicati nelle altre due decisioni pretorili mentre, per altro aspetto, esigua appare la pena richiesta per il complessivo numero e tipo di reati dei quali il Pastinese e' stato riconosciuto colpevole; Ritenuta, quindi, la necessita' di sottoporre la questione al vaglio della Corte costituzionale;